Art. 52 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 52

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Punteggio La Commissione giudicatrice dispone di venti punti per ciascuna prova. Non è ammesso alla prova pratica il candidato che non abbia riportato la votazione di almeno quattordici ventesimi nella prova scritta. Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno quattordici ventesimi nella prova pratica. I concorrenti idonei sono collocati in graduatoria secondo il totale dei voti riportati da ciascuno osservate le disposizioni generali in vigore sulle preferenze a parità di merito.
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