Art. 52
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Punteggio
La Commissione giudicatrice dispone di venti punti per ciascuna prova.
Non è ammesso alla prova pratica il candidato che non abbia riportato la votazione di almeno quattordici ventesimi nella prova scritta.
Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno quattordici ventesimi nella prova pratica.
I concorrenti idonei sono collocati in graduatoria secondo il totale dei voti riportati da ciascuno osservate le disposizioni generali in vigore sulle preferenze a parità di merito.
Storico versioni
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