Art. 50
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 15 mag 1965
Commissione giuridicatrice
La Commissione giudicatrice del concorso è nominata dal Ministro per la grazia e giustizia ed è composta:
a) dal direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
b) da un magistrato di tribunale;
c) da un funzionario di cancelleria con qualifica non inferiore a cancelliere capo di tribunale o a segretario capo di Procura; (1)
d) da due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli Istituti secondari di istruzione tecnica.
Sono nominati dal Ministro per la grazia e giustizia componenti supplenti un magistrato di categoria uguale a quella del direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie, un magistrato di tribunale, un funzionario di cancelleria con qualifica non inferiore a cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura
di prima classe
di seconda classe e due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti di istruzione tecnica.
La Commissione è presieduta dal direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il magistrato supplente di uguale categoria.
Gli altri componenti della Commissione, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti con i supplenti della medesima categoria.
Le funzioni di segretario sono esercitate da uno o più funzionari di cancelleria in servizio al Ministero.
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