Art. 50 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 50

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 15 mag 1965
Commissione giuridicatrice La Commissione giudicatrice del concorso è nominata dal Ministro per la grazia e giustizia ed è composta: a) dal direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie; b) da un magistrato di tribunale; c) da un funzionario di cancelleria con qualifica non inferiore a cancelliere capo di tribunale o a segretario capo di Procura; (1) d) da due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli Istituti secondari di istruzione tecnica. Sono nominati dal Ministro per la grazia e giustizia componenti supplenti un magistrato di categoria uguale a quella del direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie, un magistrato di tribunale, un funzionario di cancelleria con qualifica non inferiore a cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura di prima classe di seconda classe e due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti di istruzione tecnica. La Commissione è presieduta dal direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il magistrato supplente di uguale categoria. Gli altri componenti della Commissione, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti con i supplenti della medesima categoria. Le funzioni di segretario sono esercitate da uno o più funzionari di cancelleria in servizio al Ministero.
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