Art. 68

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Impossibilità di compilazione del rapporto informativo Qualora, per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo, il giudizio complessivo è formato dalla Commissione centrale di scrutinio per i funzionari delle cancellerie e segreterie e dal Consiglio di amministrazione per i dattilografi. Il rapporto è compilato valutando gli elementi in possesso dell'Amministrazione.
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