Art. 73

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Applicazione Non sono consentite applicazioni di funzionari di cancelleria e segreteria e di dattilografi da uno ad altro ufficio giudiziario, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196#art-73

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo