Art. 79

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Provvedimenti per i casi di incompatibilità L'impiegato che contravvenga ai divieti posti dagli è diffidato dal Ministro o dal capo del personale a cessare dalla situazione d'incompatibilità. La circostanza che l'impiegato abbia obbedito alla diffida di cessare dalla situazione d'incompatibilità, non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che la incompatibilità sia cessata, il dipendente decade dallo impiego. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.
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