Art. 88

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Cause di aspettativa L'impiegato può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità e per motivi di famiglia. Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda dell'interessato, dal Ministro. Può anche essere disposto di ufficio, per servizio militare o per infermità; in tal caso l'impiegato può chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa. Non può in alcun caso disporsi dei posto dell'impiegato collocato in aspettativa.
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