Art. 93
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Dispensa dal servizio per infermità
Scaduti i periodi massimi previsti dagli , l'impiegato che risulti non idoneo, per infermità, a riassumere servizio, e dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica.
Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli .
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