Art. 98

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Servizio temporaneo presso altre Amministrazioni Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con le Amministrazioni competenti, l'impiegato in disponibilità può essere destinato a prestare servizio temporaneo presso altra Amministrazione con funzioni, adeguate alla sua qualifica. In questo caso esso percepisce gli assegni di attività inerenti alla sua qualifica. Ove, per il servizio temporaneo, l'impiegato sia destinato a sede diversa da quella cui era assegnato, gli compete il trattamento di missione secondo le leggi vigenti.
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