Art. 95
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Trattamento economico
L'impiegato in disponibilità è esonerato dal prestare servizio.
Ad esso competono lo stipendio e gli assegni per carichi di famiglia, con esclusione delle indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.
Storico versioni
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