Art. 89
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Aspettativa per servizio militare
L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi militari di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario è collocato in aspettativa per servizio militare senza assegni.
L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi del richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete all'impiegato richiamato lo stipendio più favorevole fra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.
Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera e della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza.
Nel caso di cui al primo comma l'impiegato può essere trasferito ad altra sede.
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