Art. 36

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Valutazione di anzianità Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione a cancelliere o segretario di seconda classe e agli esami per lo accesso alla carriera direttiva, il servizio prestato in carriere corrispondenti o superiori è valutato per intero, ma per non più di quattro anni complessivi. In ogni caso la promozione a cancelliere o segretario di seconda classe non può essere conseguita se non sia stato prestato servizio effettivo, compreso l'eventuale periodo di prova, per almeno due anni.
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