Art. 37

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Valutazione del servizio militare Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli esami per l'accesso alla carriera direttiva, il servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad impiego di ruolo, in reparti combattenti, è valutato per intero come servizio civile di ruolo. Il servizio valutato ai sensi del precedente comma è cumulabile con quello valutato ai sensi dell'articolo precedente. In ogni caso, ai fini della partecipazione agli esami di cui al primo comma, è richiesto un periodo di servizio effettivo nel ruolo non inferiore a quattro anni. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai funzionari ai quali sono stati estesi i benefici spettanti ai combattenti per la progressione nella carriera.
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