Art. 35
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 11 ago 1967
Decorrenza delle promozioni
Le promozioni alla qualifica di cancelliere e segretario di seconda classe e a quella di cancelliere e segretario di prima classe sono conferite, agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza corrispondente alla data in cui i funzionari compiono la prescritta anzianità di servizio.
Le promozioni alle altre qualifiche sono conferite, agli effetti giuridici ed economici, dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data del decreto ministeriale che bandisce lo scrutinio o l'esame
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