Art. 31
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 11 ago 1967
Computo dell'anzianità ai fini dell'ammissione allo scrutinio
Agli scrutini per merito comparativo sono ammessi, a domanda, coloro che alla data del 31 dicembre dell'anno in cui lo scrutinio è indetto raggiungano la prescritta anzianità di servizio.
Per le promozioni alla qualifica di cancelliere e segretario di seconda classe e a quella di cancelliere e segretario di prima classe, i funzionari sono esaminati in separati scrutini, con riferimento ai rispettivi concorsi di ingresso in carriera
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