Art. 28
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Periodo di prova
Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.
Il vice cancelliere o vice segretario in prova svolge le mansioni affidategli nei vari servizi ai quali viene destinato.
Compiuto il periodo di prova egli consegue la nomina in ruolo con decreto del Ministro, su giudizio favorevole della Commissione di vigilanza, emesso previo parere del capo dell'ufficio giudiziario, che sentirà il capo della cancelleria e segreteria.
Il giudizio della Commissione di vigilanza deve essere comunicato per iscritto all'interessato, il quale può ricorrere alla Commissione centrale di scrutinio nel termine di giorni trenta dalla comunicazione.
Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di sei mesi, al termine dei quali, ove tale giudizio sia confermato, il Ministro dichiara, con decreto motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.
In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità, di trattamento relativo al periodo di prova.
Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non intervenga un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.
Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da un ruolo di corrispondente carriera, nella quale abbiano superato il servizio di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196#art-28