Art. 25
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Graduatoria del concorso
Espletare le prove del concorso, la Commissione forma la graduatoria di merito con riguardo anche ai titoli di cui all' con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.
Il Ministro con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.
La graduatoria dei vincitori e degli idonei è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.
Storico versioni
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