Art. 25

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Graduatoria del concorso Espletare le prove del concorso, la Commissione forma la graduatoria di merito con riguardo anche ai titoli di cui all' con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato. Il Ministro con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso. La graduatoria dei vincitori e degli idonei è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196#art-25

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo