Art. 22

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Prove scritte - Più sedi - Comitato di vigilanza Quando il numero dei candidati è rilevante, il Ministro per la grazia e giustizia può stabilire con decreto che le prove scritte abbiano luogo presso determinate sedi di Corte di appello, raggruppando più distretti specificatamente indicati. In tal caso, la vigilanza presso le singole Corti di appello è affidata ad appositi Comitati, costituiti ciascuno di due magistrati nominati rispettivamente dal presidente e dal procuratore generale della Corte, del cancelliere capo della Corte e del segretario capo della Procura generale, nonchè di un magistrato di Cassazione o di appello addetto al Ministero, che lo presiede e riferisce al Ministro. In caso di impedimento, il magistrato designato dal Ministro è sostituito dal magistrato più anziano. Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario di cancelleria designato dal presidente della Corte.
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