Art. 24

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Titoli di precedenza e di preferenza I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero, nel termine stabilito dal bando di concorso, documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza alla nomina.
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