Art. 31 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 31

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 11 ago 1967
Computo dell'anzianità ai fini dell'ammissione allo scrutinio Agli scrutini per merito comparativo sono ammessi, a domanda, coloro che alla data del 31 dicembre dell'anno in cui lo scrutinio è indetto raggiungano la prescritta anzianità di servizio. Per le promozioni alla qualifica di cancelliere e segretario di seconda classe e a quella di cancelliere e segretario di prima classe, i funzionari sono esaminati in separati scrutini, con riferimento ai rispettivi concorsi di ingresso in carriera .
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