Art. 38

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Indennità di missione per partecipazione ad esame di promozione Ai funzionari che debbano trasferirsi fuori della sede di impiegato per partecipare ad esami di promozione spetta il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione dell'indennità di missione dal giorno che precede gli esami fino a quello successivo al loro espletamento. Perdono il diritto al rimborso ed alla indennità coloro che non si siano presentati, senza giustificato motivo, ad almeno una delle prove o siano stati espulsi da qualcuna di esse.
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