Art. 40
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Promozione a cancelliere di prima classe
La promozione a cancelliere o a segretario di prima classe si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i funzionari che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.
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