Statuto

Art. 2

In vigore dal 23 mar 1960
Sono ammessi a frequentare la Scuola i figli dei cittadini delle Parti contraenti. Gli alunni di altre nazionalità possono ottenere l'iscrizione secondo le norme stabilite dal Consiglio superiore previsto dall'.
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urn:nir:stato:legge:1960-01-03;102#art-s-2

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