Statuto
Art. 2
2 / 55In vigore dal 23 mar 1960
Sono ammessi a frequentare la Scuola i figli dei cittadini delle
Parti contraenti. Gli alunni di altre nazionalità possono ottenere l'iscrizione secondo le norme stabilite dal Consiglio superiore previsto dall'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1960-01-03;102#art-s-2