Statuto
Art. 5
In vigore dal 23 mar 1960
1. Gli anni di studio compiuti con buon esito nella Scuola nonché i diplomi e certificati di studi hanno valore nel territorio delle Parti contraenti conformemente a una tabella di equivalenze e alle condizioni stabilite dal Consiglio superiore previsto dall', con riserva, del benestare degli organi nazionali competenti.
2. Al termine degli studi medi, gli allievi della Scuola possono
sostenere gli esami di licenza liceale europea, le cui modalità sono stabilite da un Accordo particolare che sarà allegato al presente statuto. I titolari della licenza liceale europea conseguita presso la Scuola:
a) godono nei loro Paesi rispettivi di tutti i vantaggi connessi al possesso del diploma o certificato rilasciato al termine degli studi medi nei Paesi stessi;
b) possono chiedere l'ammissione in qualsiasi Università
esistente nel territorio delle Parti contraenti, a parità di diritti con gli studenti nazionali forniti di titoli di studio equivalenti.
Nell'applicazione della presente Convenzione, per "Università" si intendono:
a) le Università;
b) gli Istituti cui è riconosciuto carattere analogo a quello
delle Università dalla Parte contraente nel cui territorio essi hanno sede.
Storico versioni
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