Statuto

Art. 8

In vigore dal 23 mar 1960
Il Consiglio superiore è costituito dai Ministri di ciascuna delle Parti contraenti competenti per la pubblica istruzione e (o) per le relazioni culturali con l'estero. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno. I Ministri possono farsi rappresentare alla riunione. Il Consiglio superiore elegge fra i suoi membri il proprio presidente per un anno. ------------- Per la Repubblica federale di Germania sono competenti il Ministro degli affari esteri ed il presidente della Conferenza permanente dei Ministri della pubblica istruzione.
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