Statuto
Art. 4
In vigore dal 23 mar 1960
L'organizzazione didattica della Scuola si basa sui seguenti
principi:
1) l'insegnamento di base, quale sarà stabilito dal Consiglio
superiore, sarà impartito nelle lingue ufficiali delle Parti contraenti 2) in tutte le sezioni linguistiche, l'insegnamento è impartito secondo programmi ed orari unificati;
3) allo scopo di favorire l'unità della Scuola, una migliore
intesa e gli scambi culturali fra gli allievi delle varie sezioni linguistiche, per alcune materie le lezioni sono tenute in comune a più classi dello stesso livello;
4) a tal fine si avrà particolare cura di fornire agli allievi una conoscenza approfondita delle lingue moderne;
5) nell'educazione e nell'insegnamento saranno rispettate la
libertà di coscienza e di opinione.
Storico versioni
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