Statuto

Art. 4

In vigore dal 23 mar 1960
L'organizzazione didattica della Scuola si basa sui seguenti principi: 1) l'insegnamento di base, quale sarà stabilito dal Consiglio superiore, sarà impartito nelle lingue ufficiali delle Parti contraenti 2) in tutte le sezioni linguistiche, l'insegnamento è impartito secondo programmi ed orari unificati; 3) allo scopo di favorire l'unità della Scuola, una migliore intesa e gli scambi culturali fra gli allievi delle varie sezioni linguistiche, per alcune materie le lezioni sono tenute in comune a più classi dello stesso livello; 4) a tal fine si avrà particolare cura di fornire agli allievi una conoscenza approfondita delle lingue moderne; 5) nell'educazione e nell'insegnamento saranno rispettate la libertà di coscienza e di opinione.
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urn:nir:stato:legge:1960-01-03;102#art-s-4

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