Statuto
Art. 6
In vigore dal 23 mar 1960
La Scuola, nei riguardi della legislazione di ciascuna delle Parti contraenti, ha lo stato giuridico di un istituto pubblico; ha la personalità giuridica necessaria al conseguimento dei suoi scopi; gode di autonomia finanziaria e può stare in giudizio; può acquistare ed alienare i beni immobili e mobili necessari al raggiungimento delle sue finalità.
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