Allegato

Art. 22

In vigore dal 23 mar 1960
a) Per l'applicazione dell' punto 2 a) e b) dello statuto della Scuola, e tenuto conto dell' dello stesso statuto, la licenza liceale europea assicura, a seconda della sezione, l'equivalenza con i diplomi o certificati nazionali seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico b) La percentuale dei punti ottenuti nell'insieme delle prove darà l'equivalenza seguente con le menzioni nazionali: 60/100: in Belgio, la menzione: avee fruit; in Francia, la menzione: passable; in Germania, in Italia, nel Lussemburgo, in Olanda, senza menzione; 70/100: in Belgio, la menzione: grand fruit; in Francia, la menzione: assez bien; in Germania, in Italia, nel Lussemburgo, in Olanda, senza menzione; 80/100: in Belgio, la menzione: le plus grand fruit; in Francia, la menzione: bien; in Germania, in Italia, nel Lussemburgo, in Olanda, senza menzione; 90/100: in Belgio, la menzione: le plus grand fruit; in Francia, la menzione: tres bien; in Germania, in Italia, nel Lussemburgo, in Olanda, senza menzione; c) in caso di modifiche apportate alle denominazioni dei diplomi, dei certificati o delle menzioni in vigore nei vari Paesi, le Parti contraenti s'impegnano, ognuna in quello che la riguarda, di assicurare l'equivalenza dei diplomi della licenza liceale europea con i diplomi, certificati e menzioni risultanti dalle nuove disposizioni nazionali.
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