Allegato
Art. 22
In vigore dal 23 mar 1960
a) Per l'applicazione dell' punto 2 a) e b) dello statuto
della Scuola, e tenuto conto dell' dello stesso statuto, la licenza liceale europea assicura, a seconda della sezione, l'equivalenza con i diplomi o certificati nazionali seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
b) La percentuale dei punti ottenuti nell'insieme delle prove darà
l'equivalenza seguente con le menzioni nazionali:
60/100:
in Belgio, la menzione: avee fruit;
in Francia, la menzione: passable;
in Germania, in Italia, nel Lussemburgo, in Olanda, senza
menzione;
70/100:
in Belgio, la menzione: grand fruit;
in Francia, la menzione: assez bien;
in Germania, in Italia, nel Lussemburgo, in Olanda, senza
menzione;
80/100:
in Belgio, la menzione: le plus grand fruit;
in Francia, la menzione: bien;
in Germania, in Italia, nel Lussemburgo, in Olanda, senza
menzione;
90/100:
in Belgio, la menzione: le plus grand fruit;
in Francia, la menzione: tres bien;
in Germania, in Italia, nel Lussemburgo, in Olanda, senza
menzione;
c) in caso di modifiche apportate alle denominazioni dei diplomi,
dei certificati o delle menzioni in vigore nei vari Paesi, le Parti contraenti s'impegnano, ognuna in quello che la riguarda, di assicurare l'equivalenza dei diplomi della licenza liceale europea con i diplomi, certificati e menzioni risultanti dalle nuove disposizioni nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1960-01-03;102#art-a-22