Allegato
Art. 23
In vigore dal 23 mar 1960
Il Consiglio superiore prende le disposizioni occorrenti per
applicare e, ove necessario, completare il presente documento.
In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti, all'uopo debitamente
autorizzati, hanno apposto le loro firme.
Fatto a Lussemburgo, il quindici luglio
millenovecentocinquantasette.
Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1960-01-03;102#art-a-23