Art. 3

In vigore dal 23 mar 1960
All'onere di lire 19.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, per lire 5.000.000, lire 9.000.000 e lire 5.000.000, a carico rispettivamente dei capitoli numeri 82, 84 e 95 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1958-59 e corrispondenti degli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 gennaio 1960 GRONCHI SEGNI - PELLA - TAMBRONI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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