Allegato

Art. 21

In vigore dal 23 mar 1960
1. Agli allievi che abbiano sostenuto con successo le prove della licenza liceale europea è rilasciato un diploma attestante la percentuale dei punti ottenuti allo esame. Su richiesta dell'allievo sarà rilasciata una distinta delle percentuali di punti da lui ottenute in ogni singola materia. 2. Il diploma è firmato dal presidente della Commissione esaminatrice e da uno almeno dei membri di ciascuna nazionalità, come pure dal direttore della Scuola, ed è munito del timbro della Scuola. 3. La distinta allegata è firmata dal presidente della Commissione esaminatrice. 4. Il direttore della Scuola può in seguito rilasciarne delle copie conformi.
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urn:nir:stato:legge:1960-01-03;102#art-a-21

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