Allegato
Art. 16
In vigore dal 23 mar 1960
Il presidente della Commissione esaminatrice può assistere a tutte
le prove. Durante l'esame, egli può in qualsiasi momento riunire la Commissione esaminatrice per ogni questione concernente lo svolgimento delle prove. Egli ha l'autorità per decidere sugli incidenti che eventualmente si verificassero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1960-01-03;102#art-a-16