Allegato
Art. 13
In vigore dal 23 mar 1960
Per decisione speciale della Commissione esaminatrice, un allievo può essere autorizzato eccezionalmente, e per ragioni fisiche debitamente constatate, a sostituire l'esame orale con un esame scritto o viceversa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1960-01-03;102#art-a-13