Allegato

Art. 13

In vigore dal 23 mar 1960
Per decisione speciale della Commissione esaminatrice, un allievo può essere autorizzato eccezionalmente, e per ragioni fisiche debitamente constatate, a sostituire l'esame orale con un esame scritto o viceversa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1960-01-03;102#art-a-13

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo