Allegato
Art. 9
In vigore dal 23 mar 1960
1. I membri della Commissione esaminatrice sono nominati ogni anno dal Consiglio superiore.
2. Essi costituiscono la Commissione esaminatrice unica per i
differenti gruppi linguistici e le differenti sezioni dell'insegnamento secondario.
3. Nella, Commissione esaminatrice, ognuna delle Parti contraenti è rappresentata, in linea di principio, da 2 e al massimo 3 membri.
4. I membri della Commissione esaminatrice, vengono scelti in base alle, loro competenze particolari in una o più delle materie che sono oggetto delle prove scritte ed orali. Essi devono soddisfare alle condizioni richieste nel loro Paese d'origine per essere nominati membri di Commissioni esaminatrici equivalenti e devono conoscere almeno due delle lingue d'insegnamento.
5. La. Commissione esaminatrice così composta è presieduta da un professore d'insegnamento superiore, assistito da un membro del Consiglio d'ispezione, ambedue designati dal Consiglio superiore.
Storico versioni
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