Allegato
Art. 7
In vigore dal 23 mar 1960
a) Le prove orali comprendono:
1) un commento di un testo letterario nella lingua materna;
2) un'interrogazione nella seconda lingua;
3) due interrogazioni su materie che non sono oggetto di prove
scritte, di cui una su materia di carattere scientifico, l'altra su materia di carattere letterario.
Per quanto possibile, queste due interrogazioni si baseranno su
materiali o documenti.
Le materie oggetto delle interrogazioni previste al punto 3) sono stabilite con estrazione a sorte cui si procede prima di iniziare l'esame.
b) Alle interrogazioni orali sono attribuiti i coefficienti qui di seguito specificati:
1) in tutte le sezioni:
2 per la lingua materna;
2 per la seconda lingua;
2) nella sezione classica:
2,5 per la materia di carattere letterario:
1,5 per la materia di carattere scientifico;
3) nella sezione scientifica e nella sezione moderna:
2,5 per la materia di carattere scientifico;
1,5 per la materia di carattere letterario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1960-01-03;102#art-a-7