Allegato

Art. 3

In vigore dal 23 mar 1960
Sessione d'esami. Una sessione ordinaria di esami è organizzata in linea di principio ogni anno alla data decisa dal Consiglio superiore. L'organizzazione di una sessione straordinaria potrà essere decisa dal Consiglio superiore quando, per ragioni di forza maggiore, degli allievi non abbiano potuto presentarsi alla sessione ordinaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1960-01-03;102#art-a-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo