Statuto

Art. 30

In vigore dal 23 mar 1960
1. Ciascuna Parte contraente potrà denunciare il presente statuto mediante notificazione scritta diretta al Governo lussemburghese che provvederà a informarne tutte le Parti contraenti. La denuncia avrà effetto a partire dal 1 settembre successivo alla notificazione, semprechè questa sia avvenuta almeno 12 mesi prima. 2. La Parte contraente che denuncia il presente statuto rinuncia a qualsiasi quota degli averi della Scuola. Il Consiglio superiore deciderà a maggioranza di due terzi le misure organizzative da adottare in seguito alla denuncia di una delle Parti contraenti. 3. Qualora, in seguito a decisione unanime delle Parti contraenti la Scuola dovesse essere posta in liquidazione, il Consiglio superiore adotterà tutte le misure che giudicherà opportune, in particolare per quanto concerne la devoluzione degli averi della Scuola.
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urn:nir:stato:legge:1960-01-03;102#art-s-30

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