Statuto

Art. 26

In vigore dal 23 mar 1960
Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese della Scuola è alimentato mediante: 1) i contributi versati dalle Parti contraenti in base alla ripartizione degli oneri stabilita dal Consiglio superiore; 2) le sovvenzioni delle istituzioni con le quali la Scuola ha concluso degli accordi; 3) le donazioni ed i lasciti accettati dal Consiglio superiore; 4) le tasse scolastiche a carico dei genitori degli allievi per decisione del Consiglio superiore.
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urn:nir:stato:legge:1960-01-03;102#art-s-26

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