Statuto
Art. 26
In vigore dal 23 mar 1960
Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese della Scuola è alimentato mediante:
1) i contributi versati dalle Parti contraenti in base alla
ripartizione degli oneri stabilita dal Consiglio superiore;
2) le sovvenzioni delle istituzioni con le quali la Scuola ha
concluso degli accordi;
3) le donazioni ed i lasciti accettati dal Consiglio superiore;
4) le tasse scolastiche a carico dei genitori degli allievi per decisione del Consiglio superiore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1960-01-03;102#art-s-26