Statuto

Art. 29

In vigore dal 23 mar 1960
All'atto della firma del presente statuto, il Governo lussemburghese potrà formulare riserve attinenti alla sua qualità di Governo del Paese dove ha sede la Scuola e alla propria legislazione scolastica.
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urn:nir:stato:legge:1960-01-03;102#art-s-29

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