Statuto
Art. 31
In vigore dal 23 mar 1960
1. Qualsiasi Governo che non sia firmatario del presente statuto
potrà chiedere di aderirvi. La domanda di adesione sarà rivolta per iscritto al Governo lussemburghese che ne darà avviso a) ciascuna delle Parti contraenti.
2. Per essere accolta, la domanda dovrà ottenere il consenso
unanime delle. Parti contraenti.
3. Una volta ottenuto tale consenso, l'adesione avrà effetto dal 1
settembre successivo alla data di deposito degli strumenti d'adesione presso il Governo lussemburghese.
4. La composizione del Consiglio superiore e quella dei Consigli
d'ispezione saranno allora modificate in conseguenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1960-01-03;102#art-s-31