Allegato
Art. 5
In vigore dal 23 mar 1960
1. Le prove della licenza liceale europea si svolgono sulle materie
insegnate nel 7° anno di studi, secondo il programma dello stesso anno.
2. Le prove sono in parte scritte e in parte orali.
3. I voti sono espressi in cifre da 1 a 10; 10 rappresenta il voto più elevato.
Per ciascuna prova viene assegnato un coefficiente.
4. Per essere promosso, l'allievo deve aver ottenuto: la media di 60/100 nell'insieme delle materie e un minimo di punti stabilito dal Consiglio superiore per il componimento letterario nella lingua materna.
Storico versioni
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