Art. 6

LEGGE 19 ottobre 1959, n. 928

In vigore dal 25 nov 1959
Le promozioni a consigliere di 1ª classe e qualifiche equiparate, conferite mediante scrutinio per merito comparativo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle che saranno conferite in applicazione dell' agli impiegati che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi per merito distinto e nei concorsi per esame speciale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e dall'art. 361 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, hanno la medesima decorrenza, con esclusione degli effetti economici, attribuita al vincitore dell'ultimo esame speciale in possesso della minore anzianità di servizio utile. Gli impiegati di cui al precedente comma prendono posto in ruolo dopo l'ultimo vincitore dell'esame speciale, nel seguente ordine: 1) idonei nei concorsi di merito distinto; 2) idonei nei concorsi per esame speciale. Gli impiegati di cui ai precedenti commi possono conseguire la promozione a direttore di sezione o qualifica equiparata secondo le norme contenute nell'art. 368 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge.
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