Art. 5

LEGGE 19 ottobre 1959, n. 928

In vigore dal 25 nov 1959
I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della presente legge sono assorbiti a decorrere dalla fine del triennio di cui all', con la cessazione dal servizio di coloro che li occupavano, o con la loro nomina a qualifica superiore. In corrispondenza dei soprannumeri di cui al comma precedente sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale dei singoli ruoli.
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