Art. 3

LEGGE 19 ottobre 1959, n. 928

In vigore dal 25 nov 1959
Le disposizioni di cui all' della presente legge si applicano sulla attuale dotazione organica complessiva delle qualifiche di direttore di sezione e di direttore di divisione e qualifiche equiparate nei ruoli in cui non è prevista la qualifica di ispettore generale o equiparata, ai fini della promozione a direttore di divisione o equiparato.
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