Art. 1

LEGGE 19 ottobre 1959, n. 928

In vigore dal 25 nov 1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Gli articoli 162 e 163 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti dai seguenti: "Art. 162. (Dotazione organica unica per le qualifiche di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe e delle qualifiche equiparate). - I posti di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe e delle qualifiche equiparate sono resi cumulativi in un unico organico. Art. 163. (Promozioni a consigliere di 2ª e 1ª classe). - La promozione a consigliere di 2ª classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri di 3ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica. La promozione alla qualifica di consigliere di 1ª classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per me rito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri di 2ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica".
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