Art. 2
LEGGE 19 ottobre 1959, n. 928
In vigore dal 25 nov 1959
Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge le promozioni a ispettore generale e qualifiche equiparate nelle Amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, sono conferite anche in soprannumero, nel limite del 35 per cento dei posti complessivi dell'attuale dotazione organica di direttore di divisione e ispettore generale e delle qualifiche comparate, computando per posto intero la frazione di posto.
La percentuale di cui al comma precedente è ripartita nel modo seguente:
non più del 20 per cento nel primo anno;
non più del 10 per cento nel secondo anno;
non più del 5 per cento nel terzo anno.
I posti attribuibili in soprannumero che non vengano utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge sono conferiti negli anni successivi e, comunque, non oltre il terzo anno.
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