Art. 7
LEGGE 19 ottobre 1959, n. 928
In vigore dal 25 nov 1959
Il terzo comma dell'art. 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è abrogato.
L'art. 167 dello stesso testo unico è sostituito dal seguente:
"Art. 167. (Concorso speciale per la promozione a direttore di divisione). - L'esame del concorso speciale è costituito da due prove scritte e da un colloquio, al quale; sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle prove scritte.
Una di queste deve essere diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni connesse all'attività dell'Amministrazione cui appartengono.
Per ciascun candidato che partecipa al concorso speciale il capo del personale deve far pervenire alla Commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare.
Il colloquio deve concorrere con gli altri elementi di giudizio ad una adeguata valutazione della personalità dell'impiegato, della di lui preparazione professionale con particolare riguardo ai servizi prestati, nonchè all'attitudine alle funzioni superiori.
Nel concorso speciale e nello scrutinio per merito comparativo, va tenuto conto del profitto tratto dei corsi di perfezionamento.
Per il concorso speciale si applicano le disposizioni.
di cui agli ; le pubblicazioni ivi previste, sono fatte soltanto sul bollettino ufficiale dell'Anmministrazione".
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