Art. 59

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
La perdita del grado è disposta con decreto Ministeriale. La perdita del grado decorre dalla data del decreto nei casi di cui ai commi primo, nn. 1, 5 e 6, e secondo dell', dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al predetto primo comma, nn. 2 e 3, e dal giorno di passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui allo stesso primo comma, nn. 4 e 7. Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell', la perdita del grado per le cause indicate al primo comma, nn. 6 e 7, dell', decorre dalla data in cui il sottufficiale ha cessato dal servizio permanente. Il sottufficiale che incorre nella perdita del grado è iscritto al proprio distretto di leva come semplice soldato.
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