Art. 63
LEGGE 3 aprile 1958, n. 460
In vigore dal 23 mag 1958
L'inchiesta formale è disposta dal capo della polizia o dal tenente generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Può essere disposta anche dal prefetto della Provincia nella cui circoscrizione il sottufficiale presta servizio.
In caso di corresponsabilità tra sottufficiali in servizio in province diverse, l'inchiesta è disposta dal capo della polizia o dal tenente generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Il Ministro può, in ogni caso, per qualsiasi sottufficiale ordinare direttamente una inchiesta formale.
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